Nomina in ruolo dei docenti universitari: un complicato puzzle di attori e di competenze

Una recente sentenza del TAR della Toscana, della fine del mese di maggio 2023, consente di fare il punto sulle procedure di reclutamento dei professori universitari. Si afferma, difatti, che l’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)). Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo. Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università di ……, risponde al modello previsto dal legislatore. Esso all’art. 6 stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione – in assoluto, e non comparativa – delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, nella norma primaria di legge. Il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo. Si tratta, soprattutto in questi casi, di scelta che pur connotata da ampia discrezionalità, deve ispirarsi a criteri di trasparenza e congruità posto che, soprattutto quando essa ricada su un candidato che non abbia ricevuto il miglior giudizio da parte della Commissione, la coerenza fra il profilo curriculare prescelto e le esigenze del plesso deve essere dimostrata in modo rigoroso e documentato (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342; 3 marzo 2022, n. 251; 23 febbraio 2023 n. 202)”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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