Il TAR dell’Emilia Romagna – Bologna, con un’interessante sentenza della metà del mese di maggio 2023, afferma che spetta al giudice amministrativo la cognizione della controversia promossa da un Giudice di pace, dato che ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, secondo le Sezioni Unite rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati e per l’inserimento nell’organizzazione di un ufficio di Procura (Cassazione civile Sez. un. 16 novembre 2017, n. 27198). Ciò vale anche per la controversia di specie, essendo il giudice di pace (anticipando le conclusioni di cui si dirà infra) legato ad un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia comparabile, anche se solo in parte, a quello di un magistrato togato. Il presente giudizio attiene infatti pur sempre all’accertamento dell’avvenuta costituzione di un rapporto seppur di fatto ex art. 2216 c.c. di pubblico impiego non privatizzato perché parzialmente assimilabile, per determinate tutele, a quelle di un magistrato ordinario.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
rapporto di lavoro, ufficio
Giudice di pace e rapporto di lavoro: chi conosce delle relative controversie?
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