Nemmeno l’eruzione del vulcano può giustificare l’assenza da un concorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, con sentenza del luglio 2022, si è pronunciato in relazione ad una ipotesi di impedimento alla partecipazione ad una prova di un concorso pubblico da parte di un candidato, ritenendo non sussistente cause da giustificare il differimento della prova medesima.
Il ricorrente, in particolare, risiedeva a Catania ed il concorso si sarebbe svolto a Roma. Il giorno precedente rispetto alla data di svolgimento della prova scritta, l’aeroporto di Catania ha comunicato ai passeggeri che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, il traffico aereo sovrastante sarebbe stato interrotto sino a nuova comunicazione.
Il ricorrente ha, pertanto, informato tempestivamente la pubblica amministrazione, tramite pec, della criticità riscontrate nel raggiungimento della sede concorsuale, non riuscendo a raggiungere Roma in tempo per partecipare al concorso.
Con successiva pec il ricorrente ha chiesto all’amministrazione di ammetterlo a svolgere una prova suppletiva e decentrata, alla stregua di quanto previsto dal bando di concorso per consentire ai candidati soggetti a restrizioni dovute al Covid-19 di partecipare ugualmente alla procedura. Tale domanda, tuttavia, è rimasta inevasa.
A seguito del ricorso proposto da parte del candidato, il TAR di Roma ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il carattere assoluto ed oggettivo dell’impedimento. Nel caso di specie, viceversa, aveva riferito esclusivamente in merito all’assenza di collegamenti aerei fra la città di provenienza e la sede delle prove di concorso, senza dimostrare che quest’ultima non potesse essere raggiunta con mezzi di trasporto alternativi.
In definitiva, il Giudice Amministrativo non ha ravvisato alcun impedimento idoneo a giustificare la somministrazione postuma delle prove concorsuale, a differenza di quanto avviene in caso di applicazione della disciplina COVID-19, laddove si assiste ad un impedimento assoluto alla circolazione fondato sullo stesso ordine dell’autorità. E, per l’effetto, è stato ritenuto legittimo il sostanziale diniego dell’amministrazione ad ammettere il ricorrente allo svolgimento di una prova concorsuale differita.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto