Mansionismo ed enti pubblici economici: l’irresistibile leggerezza dell’art. 52 d. lgs. n. 165 2001 in punto di svolgimento di mansioni superiori e qualifica di inquadramento

Viene sancito ancora una volta, da una sentenza della Suprema Corte del 20 dicembre 2023, la particolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici anche nel caso in cui il loro rapporto di lavoro sia regolato (anche) da contratti collettivi di diritto comune. Si riafferma, difatti, che la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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