a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

rapporto di lavoro

Se ad una stabilizzazione possono aspirare più candidati, chi vince?

Una sentenza del settembre dello scorso anno della Corte di Appello di Firenze, intervenuta a comporre un’intricata (anche sul piano processuale) vicenda inerente alla mancata stabilizzazione di una precaria di un ente locale, si interroga sulla distinzione fra requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione e requisiti di stabilizzazione tutte le volte che i posti disponibili siano inferiori ai “potenziali candidati”. La sentenza (che neppure si confronta in merito al se, un rapporto di lavoro subordinato di fatto, integrasse o meno i requisiti all’epoca previsti dalla legge n.296 del 2006 e n. 244 del 2007) supera sul piano processuale la questione. Infatti pone, in capo al malcapitato ricorrente, l’onere di allegare e dimostrare (stante l’assenza di qualsiasi indicazione negli atti e nei documenti di causa che non stabilivano alcun criterio per l’ipotesi in cui i candidati fossero più di uno) la sussistenza del diritto all’immissione in ruolo con preferenza rispetto all’altro candidato poi in concreto selezionato dal Comune.

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