Una recente pronuncia della Suprema Corte invita a riflettere sul contemperamento tra il dovere informativo gravante sul datore di lavoro, che deve rendere note ai propri dipendenti – mediante affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti – le infrazioni, i procedimenti e le relative sanzioni applicabili, e il dovere del lavoratore di individuare autonomamente i comportamenti considerati illeciti dal comune sentire.
Dunque, la Corte ribadisce che la violazione del c.d. “minimo etico”, immediatamente individuabile da chiunque, rende superfluo l’adempimento pubblicitario gravante sul datore di lavoro, mentre la rilevanza disciplinare di una regole tecniche concernenti gli standard di produttività richiesti dall’azienda devono necessariamente essere descritte in maniera dettagliata nel codice disciplinare e rese note ai dipendenti.
Da qui l’inefficacia del licenziamento per scarso rendimento per mancata affissione del codice disciplinare aziendale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
La funzione pubblicitaria del codice disciplinare aziendale e il c.d “minimo etico”
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