Il Tribunale di Livorno, con una sentenza del mese di aprile 2022, affronta alcune tematiche di rilievo generale sulle modalità di effettuazione delle contestazioni disciplinari nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato. Si afferma, difatti, che, non diversamente dal lavoro privato, non risulta sussistere “alcuna disposizione di legge o contrattuale che imponga l’analitica indicazione delle norme violate dal dipendente pubblico”, essendo viceversa necessario (e sufficiente) che la contestazione indichi con precisione i fatti contestati nella loro materialità così da consentire l’esercizio del diritto difesa. E’ stato, quindi, ritenuto non rispettoso dell’obbligo di specificità della contestazione disciplinare, nel caso in cui (come in quello di causa) i fatti contestati afferivano ad alcuni post pubblicati sul profilo Facebook del dipendente, la “mancata indicazione di circostanze (prime fra tutte il numero e la data di pubblicazione dei post) che consentissero all’interessato di individuare chiaramente e immediatamente a quali comunicazioni e dichiarazioni il datore di lavoro facesse riferimento e rinvio per relationem ”.Ed il Tribunale di Livorno ha altresì chiarito che tale mancata specificità neppure avrebbe potuto essere supplita o altrimenti sanata dalla successiva messa a disposizione del contenuto integrale dei post incriminati, visto che il diritto di accesso si aggiunge e non è sostitutivo della garanzia data dal requisito della specificità della contestazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, gara, rapporto di lavoro
La contestazione disciplinare nel pubblico impiego: contenuti e modalità dell’obbligo di specificità
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