La Suprema Corte continua a dare continuità al proprio orientamento secondo il quale grava sul datore di lavoro l’onere (sul piano processuale ex art. 2697 c.c.) di “dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. Inoltre il divieto generalizzato alla loro monetizzazione (sancito anche dal legislatore a far data dal luglio 2012), al momento della cessazione del rapporto, risulta compatibile con la direttiva 2003/88/CE nella sola ipotesi in cui risulti che “il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime” (Corte UE 6 novembre 2018 in causa C- 684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur Fórderung der Wissenschaften e V contro Tetsuji Shimizu punti da 45 a 47)». Tutte le volte che, al contrario, risulti escluso (ovvero non provato in sede processuale) che la mancata fruizione delle ferie sia attribuibile al dipendente è indiscusso il diritto alla loro monetizzazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, ferie
Ancora sulle ferie non godute e sul diritto alla loro monetizzazione
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