Con una sentenza del maggio 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ha ribadito il ruolo della c.d. prova di resistenza laddove si intenda contestare l’esito di un concorso pubblico.
Più precisamente, infatti, per le controversie relative a procedimenti di natura concorsuale, in cui vengono dedotte censure involgenti la caducazione dell’intera procedura, ai fini della verifica circa la sussistenza di un interesse al ricorso occorre la prova che, in relazione alle specifiche censure dedotte, l’accoglimento del ricorso arrecherebbe una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile, nella sfera del ricorrente. Diversamente, infatti, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del bene della vita (la vincita del concorso) cui esso aspira.
Nel caso di specie, il TAR di Bologna, in applicazione di tale regola, ha ritenuto privo di utilità l’eventuale annullamento della procedura di selezione dal momento che il candidato pretermesso, concentrando il contenuto del ricorso sui risultati ottenuti dal solo vincitore, aveva tralasciato di censurare il punteggio conseguito dagli altri concorrenti che lo precedevano in graduatoria.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico, graduatoria
La cd. “prova di resistenza” nelle procedure concorsuali
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