Il candidato, che fa dichiarazioni non corrispondenti a verità relativamente al possesso di un determinato titolo di studio per l’accesso alla procedura, deve essere escluso?

In un concorso in ambito scolastico un candidato viene escluso dalla graduatoria provinciale di supplenza per l’esistenza di dichiarazioni non corrispondenti a verità relativamente al titolo di accesso che ha dichiarato di possedere.
Orbene il TAR della Liguria, con sentenza dell’aprile 2022, opera innanzitutto l’esatta delimitazione dei confini della sua cognizione, precisando che esula da quel giudizio la valutazione di tali fatti dal punto di vista disciplinare in vista della possibile sanzione del licenziamento, ex art. 55-quater comma 1 lett. d) del D. Lgs. 165/2001, che l’amministrazione scolastica deve fare valere in sede disciplinare. In altri termini, precisa il Giudice amministrativo, “si tratta di due aspetti (esclusione di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare) che, perquanto indubbiamente connessi, sono oggetto di discipline differenziate, la prima delle quali soltanto rilevante nel caso di specie”. Sicché prosegue quel giudice “l’esclusione dalla graduatoria per l’accertamento di dichiarazioni non corrispondenti a verità opera automaticamente e de iure, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”). Sennonché, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la ratio della norma in esame non è quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, in quanto la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, costituisce effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti, per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare (cfr. Cass., S.L., 11.7.2019, n.18699; Consiglio di Stato, V, 13 novembre 2015, n. 5192), e non è intesa a sanzionare la falsità di dichiarazioni del tutto irrilevanti rispetto al conseguimento di un determinato beneficio (nel caso di specie, l’ammissione alla graduatoria)”. In conclusione è stato ritenuto che, nella specie, l’esclusione fosse illegittima, risultando dimostrato che si era trattato di un errore non doloso, visto che, alla luce dei criteri della procedura, la candidata non aveva ottenuto alcun beneficio concreto.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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