a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

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Il risarcimento danni da perdita di chance

Con sentenza dell’8 aprile 2023 il TAR della Toscana si interroga sui limiti e sui presupposti del risarcimento dei danni da perdita di chance. Rammenta il Giudice amministrativo che per giurisprudenza consolidata la chance è considerata ormai una posizione giuridica autonomamente tutelabile, morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato favorevole (e in ciò distinta dall’elemento causale dell’illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa), purché ne sia prevista una consistenza probabilistica adeguata. Pertanto, in quanto situazione giuridica riconosciuta e protetta dall’ordinamento, la sua lesione ad opera dell’azione autoritativa dalla P.A. integra l’elemento del danno contra ius, che l’art. 2043 c.c. pone come presupposto ineludibile per il riconoscimento, in capo al danneggiato, di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito, nella duplice forma del ristoro per equivalente o di quello in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c. Tuttavia, dall’incisione di una situazione giuridica soggettiva ritenuta dall’ordinamento meritevole di tutela non discende, solo per esso, il diritto alla riparazione del danno subito (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. II, 28 aprile 2022, n. 5189). La tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule « probabilità seria e concreta » o anche « elevata probabilità » di conseguire il bene della vita sperato e in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto; l’accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (T.A.R. Lazio Roma sez. I, 19 gennaio 2022, n. 591). Nella specie, la domanda è stata peraltro rigettata, atteso che era stata accertata la mera lesione di un interesse procedimentale, lesione che poteva essere risolta con la ripresa del procedimento ma anche con altre possibilità tra cui la stessa revoca in autotutela della selezione, la quale non è stata ritenuta dal giudice dell’ottemperanza elusiva né illegittima. Insomma, conclude il TAR della Toscana, con la suddetta motivata revoca l’Università ha dunque ineludibilmente azzerato le probabilità di ottenimento della vincita della selezione. Non vi sono pertanto margini alla luce delle sopra descritte sopravvenienze per accertare allo stato che la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, ovvero “l’elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato.

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