Con sentenza del maggio 2023, il Consiglio di Stato ha dato seguito a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella valutazione del grave errore professionale la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli:
• deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; nonché
• una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione.
In altre parole, la valutazione in astratto dell’affidabilità ed integrità dell’operatore economico, fondata sul solo fatto storico, deve essere poi declinata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame, tra le quali rientrano anche le misure di self cleaning nel frattempo assunte dall’operatore economico.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
gara, illecito
Il grave illecito professionale e la verifica articolata su due livelli
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