Con sentenza del giugno 2024 il TAR Venezia ha preso posizione sul tema dell’indicazione dei costi della manodopera in caso di prestazioni oggetto di subappalto sotto la vigenza del d.lgs. 36/2023.
In particolare, il TAR ha elaborato il proprio ragionamento giuridico partendo dall’orientamento giurisprudenziale consolidato in relazione alla disciplina dettata dal d.l.gs. n. 50 del 2016 secondo cui “il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta”.
Ha sostenuto che, dal momento che nel nuovo codice sono state rafforzate le tutele dei lavoratori, non vi sono ragioni per far venir meno un obbligo già consolidato sotto la vigenza di un codice sul punto anche meno garantista. Insomma, se già sotto la vigenza del vecchio codice era richiesta l’indicazione del costo della manodopera sostenuto dai subappaltatori, ciò vale a maggior ragione per il nuovo codice alla luce della sua connotazione spiccatamente volta alla tutela del lavoro.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Indicazione dei costi della manodopera in caso di prestazioni oggetto di subappalto sotto la vigenza del nuovo codice
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