Il TAR Marche-Ancona, con sentenza del 20 gennaio 2024, resa nell’ambito di un giudizio sulle cosiddette progressioni verticali (dall’allora categoria C a quella D degli enti locali), ribadisce che “l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti e dei criteri di accesso ad una selezione, pertanto le sue decisioni al riguardo possono essere sindacate nei soli limiti della palese illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. Con particolare riferimento alla scelta dei titoli di studio richiesti, va condiviso l’orientamento secondo cui “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). “In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni…naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 6148, richiamata da T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 aprile 2022, n. 656; nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 luglio 2020, n. 440; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 7 giugno 2019, n. 7395)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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