La Suprema Corte richiama, chi subisce un licenziamento ed intenda impugnarlo, a prestare particolare attenzione alla decorrenza del termine nel caso in cui la raccomandata postale di spedizione non sia ritirata dal destinatario e venga, quindi, ad essere depositata nell’ufficio postale per la giacenza. Infatti, con sentenza della fine del maggio 2023, la Suprema Corte precisa che, nel caso esaminato, la presunzione di conoscenza dell’atto (la lettera di licenziamento) non e’ integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo documentate le attività svolte dall’agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l’allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l’avviso di giacenza nella sua cassetta postale non e’ sufficiente a vincere la presunzione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento, ufficio
Comunicazione del licenziamento per racc. a.r. e compiuta giacenza postale: da quanto decorre il termine di 60 giorni (ai sensi dela l. n. 604 del 1966, articolo 6) per l’impugnazione?
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