Il diritto al trasferimento ex art. 42 bis d. lgs. n. 151 del 2001 nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico

Con una sentenza della prima metà del mese di gennaio 2024, il TAR della Toscana, con una esaustiva e chiara pronunzia, rammenta i perimetri del diritto al trasferimento ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001. Si afferma a chiare lettere che “la Sezione ha già aderito da tempo all’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come, ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento temporaneo non poss(a)no consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza, ma de(bba)no essere eccezionali e documentate” (T.A.R. Toscana, sez. I, 4 aprile 2019, n. 498 che cita, tra le tante, Cons. Stato, sezione IV, 31 agosto 2018, n. 40799). In questa prospettiva, l’atto impugnato reca un’ampia motivazione che evidenzia tutta una serie di problematiche organizzative del Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- che risultano ostative all’accoglimento dell’istanza del ricorrente…Non avendo parte ricorrente articolato sostanziali censure rispetto a tale rilevazione (se non per mera genericità), deve concludersi, in applicazione di un chiaro e stabilizzato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vedano: T.A.R. Campania, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), per la sostanziale irrilevanza delle censure articolate da parte ricorrente, risultando evidente come l’atto sia destinato a reggersi autonomamente, sotto il profilo motivazionale, sulle circostanze sopra richiamate (circostanze, si ribadisce, che non risultano sostanzialmente e validamente confutate nel ricorso). Non è quindi ravvisabile un difetto di motivazione e di istruttoria….Trattasi pertanto di una scelta organizzativa non caratterizzata da quella irragionevolezza, illogicità ed irrazionalità, che sarebbero suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale. Peraltro, sul punto, il Consiglio di Stato, a titolo esemplificativo, ha individuato tra i casi in cui è possibile ravvisare quella eccezionalità che consente all’Amministrazione di negare legittimamente il beneficio de quo, tra l’altro, quello in cui “la sede di assegnazione, pur non presentando una scopertura significativa e patologica…presenta comunque un vuoto di organico, ed è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative…” (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961). Infine, per quanto riguarda la reclamata fungibilità del ricorrente, di cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto, il Collegio si limita a richiamare quanto affermato sul punto dal Consiglio di Stato: “La clausola normativa in esame…va intesa in un’accezione che consenta alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’istante e con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede…” (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961)”.

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