Il Covid e il periodo di comporto

Il Giudice del lavoro di Palmi, chiamato a pronunciarsi su un licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha preso una netta posizione a favore dell’esclusione dal periodo coperto dapprima del provvedimento di quarantena e poi del provvedimento di isolamento domiciliare.
Invero è stato condivisibilmente ritenuto che la ratio della disciplina emergenziale, succedutasi a partire dal febbraio 2020 senza soluzione di continuità, “è quella di non far ricadere sul lavoratore le conseguenze dell’assenza dal lavoro che sia riconducibile causalmente alle misure di prevenzione e di contenimento previste dal legislatore e assunte con provvedimento dalle autorità al fine di
limitare la diffusione del virus Covid-19, in tutte le ipotesi di possibile o acclarato contagio dal virus e a prescindere dallo stato di malattia, che – come ormai noto – può coesistere o meno con il contagio (caso dei positivi asintomatici). Invero, anche in caso di contagio con malattia, ciò che contraddistingue la malattia da Covid-19 dalle altre malattie è l’impossibilità, imposta autoritativamente, per il lavoratore di rendere la prestazione lavorativa e per il datore di lavoro di riceverla per i tempi normativamente e amministrativamente previsti, tempi che – ancora una volta – prescindono dall’evoluzione della malattia ma dipendono dalla mera positività o meno al virus”
(così la sentenza). Sicché, nella specie il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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