a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, famiglia, trasferimento

Assegnazione temporanea di un genitore di minore di anni tre in una provincia o regione diversa da quella in cui lavora l’altro genitore

La Corte costituzionale, con sent. 99/2024, ha riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età di richiedere il trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.
A differenza di quanto previsto in precedenza (ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) secondo il quale ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età era consentito il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l’altro genitore, l’orientamento della Corte costituzionale si è posto nel senso di ampliare dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea. Il Giudice delle leggi, con proprio intervento additivo, infatti:
• ha ritenuto incostituzionale l’art. 42bis, comma 1, per contrasto con l’art. 3 Cost.nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”, anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa” e, conseguentemente,
• ha ampliato le condizioni che legittimano il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni.
Alla luce della ratio dell’istituto, la Corte ha precisato che l’ampliamento della portata della norma, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

8 Luglio 2025

Tempestività della contestazione disciplinare nel pubblico impiego non privatizzato

Il TAR Toscana, con sentenza del 14 maggio 2025 n. 857, afferma in modo pienamente condivisibile, riecheggiando anche la giurisprudenza lavoristica del giudice ordinario, che “Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 novembre [...]

4 Luglio 2025

Demansionamento e onere della prova secondo il giudice amministrativo

Con sentenza del 24/04/2025 n. 753 il TAR della Toscana mostra di condividere appieno gli approdi della giurisprudenza lavoristica in merito agli oneri di allegazione e di prova nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto situazioni [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto