La Corte di Cassazione, con sentenza di giugno 2022, ha confermato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata ad un dirigente che ha tenuto comportamenti inappropriati e sessualmente allusivi nei confronti di una stagista.
Più precisamente, nel caso di specie il dirigente aveva a tutti gli effetti molestato la giovane stagista chiedendole l’amicizia su Facebook, invitandola a presentarsi truccata in ufficio, chiedendole informazioni sui rapporti con il fidanzato e facendola oggetto, in maniera più o meno esplicita, di allusioni.
Secondo la Suprema Corte, una siffatta condotta si pone in contrasto con l’obbligo proprio di ogni dipendente pubblico di mantenere, nei rapporti con gli utenti e con gli altri dipendenti (dovendo ritenere lo stagista a tutti gli effetti assimilabile al dipendente), una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona. In quest’ottica, la condotta assume rilievo disciplinare ed il dirigente pubblico non può andare esente da responsabilità.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, retribuzione, sospensione, ufficio
È soggetto a responsabilità il dirigente che tiene comportamenti inappropriati nei confronti di una stagista
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