C’era una volta (e, per il vero, c’è ancora) l’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 che, nella sua attuale formulazione (conseguente alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 80 del 9.06.2021), prevedeva (e prevede) che “i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali” ed abilitava (ed abilita) altresì “la contrattazione collettiva” ad individuare “un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione”.
Insomma, con una disposizione che avrebbe dovuto avere carattere imperativo (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001) e, quindi, conformare, anche la sua successiva attuazione ad opera della contrattazione collettiva, il legislatore del 2021, nell’innovare i sistemi e gli ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici, sembrava aver sancito con chiarezza un dato: bisognava mettere mano all’area quadri (rimasta inattuata nei precedenti modelli scaturiti dalla contrattazione collettiva degli anni 1998/2001) ovvero rispolverare dal cassetto quella “vice-dirigenza” (ex art. 17 bis D. Lgs. n. 165 del 2001) che aveva avuto, fra il 2002 ed il 2012, un’esistenza piuttosto effimera, essendo rimasta fra i buoni ed inattuati propositi del solito legislatore un po’ distratto ed indeciso sul da farsi (l’articolo 5, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ne dispose la definitiva soppressione). Orbene, a parere di chi scrive, la nuova ipotesi di CCNL del Comparto Funzioni Locali (sottoscritta in data 5 agosto 2022) finisce per violare, o quanto meno eludere, il disposto del legislatore, facendo applicazione della consueta regola secondo la quale «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Invero, in una linea di perfetta continuità con l’ordinamento professionale previgente (quello del CCNL del 31 marzo 1999), la “vecchia” categoria “D” subisce, ad opera dell’art. 12 dell’ipotesi di CCNL, un mero maquillage e viene semplicemente rinominata nella più altisonante “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione” in cui è destinato a confluire tutto il personale incluso nella prima (vds. la tabella “B” allegata all’ipotesi di CCNL).
E, come si premura, di chiarire il medesimo art. 12, al successivo comma 2, “al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.
Insomma, quella che avrebbe dovuto essere (secondo le chiarissime intenzioni del legislatore del 2021) una vera e propria qualifica professionale, destinata a superare il modello delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss. del previdente CCNL del 31.03.1999, è divenuta una mera operazione di facciata venendo, nella sostanza, disapplicata dall’ipotesi di CCNL del Comparto Funzioni Locali.
Infatti, al di là delle diversità di disciplina, è indubbio che gli artt. 16 – 21 dell’ipotesi di CCNL disegnano gli “Incarichi di Elevata Qualificazione” come posizioni di lavoro che non determinano un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano solo l’attribuzione di una funzione temporanea (“Gli incarichi di EQ…. sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni…” ex art. 18, comma 1, ipotesi CCNL) secondo la disciplina propria e tipica delle posizioni organizzative di cui al CCNL del 31.3.1999.
Il che non può non lasciare a dir poco perplessi sulla legittimità di un simile ordinamento professionale che sembra non solo “tradire” la ratio delle innovazioni introdotte dal DL n. 80 del 2021, che intendeva valorizzare lo sviluppo professionale dei dipendenti pubblici con la previsione di un’ulteriore area apicale specifica e distinta da quelle (“almeno tre”) in cui sino a quel momento erano articolati i diversi ordinamenti professionali (ex art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001), ma soprattutto continua a declinare l’area del personale di elevata qualificazione secondo un modello (quello degli incarichi a termine accessori alla qualifica di inquadramento) che si intendeva dichiaratamente superare, prevedendo in qualche modo una loro stabilizzazione, sul piano della carriera, al fine di valorizzare le professionalità migliori.
E’, quindi, possibile, almeno a parere di chi scrive, che, se l’ipotesi di CCNL del 5 agosto 2022 del Comparto delle Funzioni Locali, manterrà siffatta articolazione, potrà essere oggetto di contestazioni e contenziosi da parte di chi lamenti il suo sott inquadramento, essendo titolare di una funzione di EQ che non avrebbe dovuto avere carattere temporaneo bensì tradursi in una vera e propria superiore qualifica funzionale.
Avv. Mauro Montini