L’assegnazione del dipendente ad un ufficio diverso costituisce esercizio di un potere organizzativo di diritto privato. Il mero spostamento di un pubblico dipendente da un ufficio ad un altro, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti, non può quindi essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico; affinche’ si configuri un trasferimento, e necessario, infatti, che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all’articolo 2103 c.c. – (applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001) – e, conseguentemente, il Comune-datore di lavoro non ha l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio.