Ancora la sentenza del TAR Veneto del mese di marzo 2023, già oggetto di un precedente commento, affronta un tema che ricorre spesso nelle controversie che involgono l’impugnazione degli atti di una procedura concorsuale. Le amministrazioni resistenti avevano, difatti, dedotto l’inammissibilità del ricorso proposto da un professionista esterno, escluso da una procedura di reclutamento, nell’ambito del PNRR, perché, a loro dire, era stata omessa l’impugnazione del DM, in base al quale era stata indetta la procedura attuativa da parte della Regione Veneto, e, quindi, per tardiva impugnazione del correlato avviso pubblico di reclutamento. Nel rigettare tale eccezione il TAR del Veneto conclude in modo del tutto condivisibile che “Occorre rilevare, infatti, che per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’albo, il nominato decreto ministeriale prevede, all’art. 2, lett. d), che “d) per i professionisti è richiesta, inoltre, l’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4”. L’iscrizione all’albo è quindi necessaria solo “ove prevista”. Va considerato inoltre che per l’attività di progettazione di appalti pubblici non è richiesta (e quindi prevista) per gli architetti degli uffici tecnici l’iscrizione all’albo, sicché la clausola non risultava immediatamente escludente, presentando un’indubbia ambiguità che si è sciolta solo con l’esercizio dell’autotutela, sicché non era onere del ricorrente impugnarla se non unitamente al provvedimento che, interpretando la prescrizione dell’avviso, ha leso la sua posizione giuridica. Il carattere dubbio, equivoco o ambiguo della clausola, nel senso di non rendere immediatamente percepibile l’effetto preclusivo della partecipazione per chi sia privo di un determinato requisito soggettivo richiesto dal bando, ne esclude infatti l’immediata lesività e ne consente l’impugnazione unitamente all’atto di esclusione, applicativo della clausola stessa suscettibile di diverse interpretazioni. (Cons. Stato Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2387)”.