I pareri dell’ANAC, in tema di incompatibilità degli incarichi, sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo?

Tizio, dirigente di un ente locale, viene nominato assessore di un altro ente locale. A quel punto il Segretario Comunale del primo ente, rilevata la sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma, 4, lett. b), d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, fra i due incarichi, diffida il dirigente a optare per l’uno o l’altro entro quindici giorni, formulando comunque la richiesta di parere all’ANAC. Esercitata l’opzione per la nomina ad assessore, con correlato collocamento in aspettativa, l’ANAC conferma la sussistenza della situazione “di incompatibilità ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013» prospettata dal Comune, evidenziando – per altro verso – che «spetta all’ente locale interessato valutare anche l’applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità per le cariche elettive degli enti locali contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267». In detta situazione il dirigente insorse avverso gli atti surrichiamati innanzi al TAR del Lazio- Roma che, con una pregevole sentenza della metà del mese di aprile 2023, sottolinea come il parere dell’ANAC non potesse essere impugnato in in via autonoma. Da qui l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse Infatti, richiamando un proprio precedente (l’ordinanza Tar Lazio, I-quater, 24 febbraio 2022, n. 2223) il Giudice amministrativo conclude che “questa Sezione ha, infatti, evidenziato la distinzione tra «provvedimenti di accertamento dell’inconferibilità adottati dall’ANAC nell’ambito del proprio potere di vigilanza ex art. 16, d.lgs. n. 39/2013 (adottati all’esito di apposita istruttoria e con effetto costitutivo, fatti salvi gli ulteriori poteri del RPCT) e pareri facoltativi resi dalla stessa Autorità – sempre nell’ambito della propria funzione di vigilanza collaborativa di cui agli artt. 1, l. n. 190/2012 e 16 d.lgs. n. 39/2013» e ha sottolineato che i secondi (ovvero i pareri facoltativi):a) trovano il proprio fondamento nella previsione contenuta nel “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2072, n. 190”, secondo cui «l’adozione di pareri non vincolanti […] in tema di prevenzione della corruzione, richiesti con riferimento a casi concreti in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della disciplina di settore […] costituisce una funzione strettamente connessa con le funzioni di regolazione e di vigilanza dell’Autorità, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l’attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza»; b) sono «profondamente diversi dagli atti di accertamento dell’inconferibilità adottati dall’ente [in quanto] sono resi esclusivamente su richiesta di parte; la loro adozione da parte dell’ANAC non è preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento; non sono preceduti da un’autonoma istruttoria innanzi all’Autorità in contraddittorio con tutti i soggetti interessati; non hanno effetti costitutivi (né sono idonei ex se ad incidere sulla sfera giuridica di soggetti terzi, essendo rivolti solo alla pubblica amministrazione richiedente); hanno ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità». Nella stessa pronuncia – inoltre – questa Sezione ha avuto modo di ricordare che  i pareri resi dall’ANAC su richiesta delle p.a. – non solo nella specifica materia di cui all’art. 16, d.lgs. n. 39/2013, ma più in generale ai sensi dell’art. 1, l. n. 190/2012 – sono diversi dai provvedimenti di accertamento dell’inconferibilità autonomamente adottati dall’Autorità, in quanto detti pareri sono espressione di «attività consultiva meramente facoltativa, la cui portata non può che essere qualificata non vincolante» e quindi privi di valenza provvedimentale (sul punto, cfr. – oltre alla già richiamata ordinanza Tar Lazio, I-quater, n. 2223/2022 anche la sentenza Tar Lazio, I, 16 maggio 2019, n. 6069, relativa a un parere reso in ordine alla sussistenza di una causa di inconferibilità ex art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, ma espressiva di principi generali che valgono anche per i pareri resi in materia di inconferibilità/incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013)”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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