La Suprema Corte ha anche di recente riaffermato, che, nell’ambito delle procedure di accesso agli impieghi pubblici (nella specie relativa al personale cd. ATA della scuola), risultano legittime eventuali clausole che prevedano, tra i requisiti generali di ammissione a un concorso, il non aver riportato pregresse condanne penali (nel caso di specie quelle di cui agli artt. 58 e 59 del TU degli enti locali) anche risalenti nel tempo, rientrando nella discrezionalità della pubblica amministrazione alla luce delle esigenze peculiari dei posti messi a bando. Insomma, seppure non vi sia più il requisito della cd. “buona condotta”, ciò non toglie che un ente pubblico possa ritenere che una condanna penale sia incompatibile con le esigenze del posto messo a concorso tanto più in un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente (personale docente e personale ATA).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, scuola
La condanna penale e l’accesso all’impiego pubblico
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