La vicenda trae origine dalla condanna per il reato di abuso di ufficio comminata nei confronti di due dirigenti comunali, rispettivamente dell’area amministrativa e dell’area tecnica, con interdizione dai pubblici uffici per un anno e con sospensione condizionale della pena. Alla luce di ciò, il Sindaco aveva ritenuto di poter disporre la proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza, compresi quelli dei suddetti funzionari.
È quindi accaduto che il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza di fine dicembre 2021, abbia accolto il ricorso proposto da due cittadini del Comune, annullando l’ordinanza di demolizione emanata nei loro confronti, in quanto il firmatario della stessa era privo del relativo potere. Secondo il giudice amministrativo, infatti, la nomina doveva considerarsi nulla, in ragione della condanna penale subita. Insomma, stante la carenza di potere in capo al dirigente, la stessa non poteva non propagarsi agli atti dal medesimo adottati.
Di conseguenza, è stata deliberata l’inconferibilità (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 39 del 2013) degli incarichi dirigenziali conferiti e la conseguente nullità dei relativi atti di conferimento e dei contratti, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39 del 2013.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
sospensione, ufficio
La condanna per abuso d’ufficio travolge non solo l’incarico dirigenziale conferito, ma anche i provvedimenti medio tempore adottati
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