Con riferimento ad interventi costruttivi volti a chiudere un’area aperta e delimitata, pertinenziale all’appartamento di proprietà, consistente in un balcone ovvero in una loggia ovvero in un portico o porticato, attraverso la installazione di pannelli in vetro oppure stabili infissi con finestre apribili, la giurisprudenza ha affermato che anche la sola installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un’area come quella di un porticato, che si presenti aperta su tre lati, “…determina, senz’altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria e ciò perché l’intervento va riguardato dall’ottica del risultato finale, ovvero il rilevato aumento di superficie e di volumetria, sia che ciò consegua alla chiusura su tutti i lati, sia che ne implichi anche la copertura, pure con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili” (cfr., in tal senso, con specifico riferimento ai porticati Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2019 n. 4437 e Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1822; v. più recentemente, Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2022, n. 469).
Sostiene, dunque, il TAR del Lazio che risulta illegittima l’avvenuta realizzazione di due vani aggiuntivi mediante chiusura dei porticati, che dovevano invece essere aperti in base ai titoli edilizi in essere, non può qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di volume.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
La nozione di pertinenza edilizia
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