L’ennesima legge sul “genere” e chi dirà che neppure ce n’era bisogno

In un panorama del mondo del lavoro (e non solo) che continua ad essere connotato da un’indubbia distonia di genere, spesso neppure percepita e compresa persino da chi la subisce, interviene la legge 5 novembre 2021 n. 162 (in vigore dal 3 dicembre 2021), recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”, con l’obiettivo di favorire e tendere alla “Parità salariale uomo donna”.
Le principali novità legislative sono un’ulteriore esplicitazione delle nozioni di discriminazione diretta e indiretta con riferimento alle ipotesi che abbiano ad oggetto le candidate e i candidati nelle selezioni del personale. Si specifica, difatti, che la discriminazione indiretta può riguardare anche un aspetto di natura organizzativa o incidente sull’orario di lavoro, sicché è destinato ad assumere natura discriminante ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ponga il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.
Si può discutere sull’opportunità di simili disposizioni, che (al pari di quelle sulle quote rosa) risentono forse di un atteggiamento paternalistico che finisce con il collocare il soggetto discriminato in una posizione di necessaria protezione, ma è indubbio che il tema esista e che, in attesa di una piena maturazione di tutti i soggetti del mondo economico (e non solo), ben vengano disposizioni di legge che affermano cose persino banali, ovverosia che tutti (a prescindere dal loro “genere”) hanno diritto allo stesso stipendio a parità di valore ed impegno professionale !

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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