Il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio è recentemente tornato sul tema delle irregolarità edilizie, affermando che l’abuso deve essere punito con la demolizione, che può essere ordinata d’ufficio e non necessita di preavviso. In alcuni casi, tuttavia, la demolizione può essere sostituita dal pagamento di una sanzione pecuniaria.
Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice amministrativo, era stato costruito un edificio di 100 metri quadri, realizzato inglobando un piccolo e preesistente magazzino di circa 12 metri quadri. Tale edificio, tuttavia, era stato realizzato senza alcun titolo edilizio e sorgeva in un’area sottoposta a particolari vincoli, ragion per cui il Comune ne aveva ordinato la demolizione.
Il TAR ha ritenuto che l’ordine di demolizione, previsto per consentire l’immediata rimozione di abusi particolarmente gravi, fosse stato disposto in modo corretto. Con l’occasione, è stato ricordato il fatto che l’ordinanza di demolizione di opere abusive non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né ha bisogno di una motivazione perché si tratta di un atto dovuto e rigorosamente vincolato.
Infine, è stato altresì sottolineato che la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione è consentita solo quando, con l’abbattimento delle opere realizzate senza titolo abilitativo, possono essere danneggiate le parti dell’edificio realizzate legittimamente, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia, sanzione
Abusi edilizi e sanzione alternativa alla demolizione
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