Le concessioni balneari sono particolarmente ambite, anche dalle imprese momentaneamente “inattive”. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma ha precisato, al riguardo, che la condizione di inattività di una impresa è un fatto puramente occasionale e, dunque, non assurge a requisito di idoneità professionale laddove il bando di gara si limiti a chiedere quale requisito di accesso alla gara la sola iscrizione alla Camera di commercio.
L’esclusione può invece essere disposta solo se il bando richiede espressamente una specifica condizione circa l’esperienza maturata in un dato settore, che presuppone il requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale e, dunque, lo stato di impresa “attiva”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
concorso pubblico
L’impresa inattiva può partecipare alla gara pubblica se il bando prevede solo la mera iscrizione alla camera di commercio.
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