Secondo la Corte di Cassazione è nulla la clausola del CCNL Trasporto Aereo che esclude l’indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, in quanto la corresponsione, durante le giornate di ferie, di una retribuzione inferiore rispetto ai giorni di lavoro potrebbe indurre il dipendente a scegliere di non fruire delle ferie.
Tale pronuncia, tuttavia, sembra non considerare che nel nostro ordinamento il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, con la conseguenza che non risulta chiaro come il lavoratore possa essere dissuaso dal rinunciare alle ferie, dato che in realtà non ha possibilità di farlo concretamente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Sulla retribuzione nei giorni di ferie
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