Il Consiglio di Stato, con sentenza del luglio 2021, ha chiarito la natura e la sindacabilità della scelta dell’amministrazione in ordine all’accoglimento dell’istanza di riammissione in servizio di un proprio dipendente.
Invero, l’ordinamento giuridico prevede la possibilità, per l’impiegato, cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo o in determinate ipotesi di decadenza dall’impiego, di essere riammesso in servizio a seguito di presentazione di apposita istanza.
Per consolidata giurisprudenza, tuttavia, l’amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale nel valutare la possibilità di accogliere o respingere la domanda presentata da un suo ex dipendente. L’amministrazione, in buona sostanza, è tenuta a valutate la situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente. E dal momento che la pubblica amministrazione non è vincolata a provvedere in senso favorevole all’istante, non sussiste alcun diritto soggettivo alla riassunzione in capo a quest’ultimo.
L’unico obbligo gravante sull’amministrazione è quello di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale viene ad essere limitato alla verifica di eventuali indici di eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento di fatti ovvero della illogicità manifesta.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento
Riammissione in servizio di dipendente pubblico
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