Consiglio di Stato, Sez. I, 19 luglio 2021, n. 2075. Ordinanza del sindaco e quiete pubblica

Il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato in tema di poteri di ordinanza del Sindaco volti alla tutela della quiete pubblica. In particolare, ha riconosciuto la legittimità di un’ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto la limitazione dell’orario di esercizio di un bar per disturbo della quiete pubblica.
La legge quadro sull’inquinamento acustico del 1995 ha esteso la tutela a tutto l’ambiente esterno ed ha dato rilevanza, per la prima volta, al disturbo arrecato al riposo ed alle attività umane. In sostanza è stato valutato ogni possibile effetto negativo del rumore, inteso come fenomeno tale da produrre effetti negativi sull’ambiente.
Secondo il giudice amministrativo, la quiete pubblica costituisce un bene collettivo, il quale si va facendo vieppiù scarso, rispetto al passato, anche nelle ore notturne. Poiché questo è il periodo della giornata che la massima parte della popolazione dedica al riposo, è evidente che con l’incremento dei rumori sono aumentati disagi fisici e psicologici che, non di rado, sfociano in malattie vere e proprie. La quiete costituisce, dunque, una condizione necessaria affinché sia garantita la salute della popolazione, con interventi attivi da parte dagli enti pubblici competenti, tra cui rientrano i Comuni.
In quest’ottica, il Sindaco è legittimato ad utilizzare il potere di ordinanza contingibile ed urgente, consentito quando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica e che l’ordinamento non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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