Appartiene al Giudice ordinario, come chiarito anche dal TAR Toscana in una sentenza del dicembre 2021, la controversia che abbia ad oggetto il reclutamento da parte di un ente pubblico, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo titolo della scuola dell’obbligo.
A nulla rileva, persino, l’eventuale svolgimento di una prova di idoneità in quanto è diretta ad accertare esclusivamente l’idoneità alle mansioni senza alcuna valutazione comparativa.
La sentenza si segnala, inoltre, per aver giustamente rilevato che il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, a favore di quello ordinario, discende anche dalla circostanza che gli atti impugnati (relativi alla ritenuta e contestata rinunzia al posto per mancata accettazione dell’assunzione) attenevano esclusivamente alla fase di perfezionamento dell’assunzione e della successiva immissione in ruolo di tutti i candidati collocati nella precedente fase selettiva.