Il Tribunale di Roma, sulla scia di un granitico orientamento dei giudici di merito e di legittimità, ha recentemente ribadito che il danno da dequalificazione professionale deve essere liquidato in via equitativa in base ad una serie di elementi, quali a titolo esemplificativo la persistenza del comportamento lesivo, la durata e la reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale nonché l’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro.
Si tratta, pertanto, di un danno alla crescita professionale da quantificarsi prendendo come congruo parametro di riferimento la retribuzione percepita dal dipendente nel periodo di accertato demansionamento.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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La liquidazione del danno da demansionamento
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