Onere del concorrente di partecipare alle sedute di gara e riflessi sulla decorrenza del termine di impugnazione

Tornando sul tema della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara, il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso in cui il concorrente avrebbe potuto (o meglio dovuto) prendere conoscenza della documentazione comprovante la violazione della lex specialis parte alla relativa seduta pubblica di gara e consultando la documentazione depositata dalla concorrente, la sua mancata censura nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione rende il ricorso tardivo.
Infatti, è vero che a seguito dell’Adunanza Plenaria 12/2020 il termine di impugnazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti sul sito dell’amministrazione e l’accesso agli atti è idoneo a far differire il termine quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Ciò nonostante, nel caso in cui i vizi censurati siano connessi a atti esaminati dal Seggio in sede di seduta pubblica, a cui il ricorrente non ha preso parte volontariamente e responsabilmente, non potrà appellarsi a tale dilazione temporale.
Invero, le esigenze di snellimento e tempestività delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cristallizzate nella disciplina del codice dei contratti pubblici e in quella relativa ai rimedi giurisdizionali, non gravano soltanto sulla amministrazione procedente o sull’autorità giudiziaria chiamata a conoscere del relativo contenzioso, dovendosi invece, in attuazione del dovere di solidarietà economica gravante su ciascun consociato ritenerle estese anche agli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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