La Suprema Corte ha recentemente ribadito la differenza sussistente tra la fattispecie del mobbing e quella dello straining, precisando che, qualora non si riscontri il carattere della continuità e della pluralità delle azioni datoriali vessatorie o le stesse siano limitate nel numero, la pretesa risarcitoria del lavoratore per violazione dell’art. 2087 c.c. può comunque configurarsi nel caso in cui sia accertato che la condotta del datore di lavoro ha provocato un danno all’integrità psico-fisica del dipendente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente
Mobbing e straining
Condividi questo articolo
Articoli correlati
10 Marzo 2026
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 686 pubblicata in data 17 febbraio 2026, precisa che una controversia avente ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, poiché l’applicazione [...]
8 Marzo 2026
Il TAR Sardegna, Sez. II, 22/01/2026, n. 170 dà piena continuità all’orientamento secondo il quale la mobilità esterna dei dipendenti pubblici (art. 30 D.Lgs. 165/2001) integra una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
