La Suprema Corte ha recentemente ribadito la differenza sussistente tra la fattispecie del mobbing e quella dello straining, precisando che, qualora non si riscontri il carattere della continuità e della pluralità delle azioni datoriali vessatorie o le stesse siano limitate nel numero, la pretesa risarcitoria del lavoratore per violazione dell’art. 2087 c.c. può comunque configurarsi nel caso in cui sia accertato che la condotta del datore di lavoro ha provocato un danno all’integrità psico-fisica del dipendente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente
Mobbing e straining
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