a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, dirigenza

Le mansioni superiori e la dirigenza sanitaria: l’annosa questione delle sostituzioni prolungate oltre i termini della contrattazione collettiva

Nel riformare, una peraltro isolata sentenza della Corte di Appello di Firenze, la Corte di Cassazione, con sentenza dei primi di dicembre 2023, riafferma un principio oramai consolidato in merito di sostituzione del direttore di struttura complessa anche in caso di assenza non temporanea e di sostituzione che si protragga oltre il limite nprevisto dalla contrattazione collettiva. Invero si afferma che “alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”- che, pertanto, il secondo motivo va accolto, dichiarato inammissibile il primo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda”.

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