Il TAR del Lazio- Roma, chiamato a conoscere di una controversia in cui si disquisiva del conteggio effettuato dalle Amministrazione penitenziaria, ai fini del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, con sentenza del 9 febbraio 2023, ha declinato la propria giurisdizione a favore del giudice del lavoro, sul rilievo che la giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia va esclusa anche se si tratti di controversie afferenti il personale in regime di diritto pubblico, posto che il menzionato art. 63, comma 3, non prevede alcuna eccezione alla regola generale della devoluzione al giudice ordinario delle suddette controversie con riferimento ai dipendenti in regime di lavoro non contrattualizzato (cft. SS.UU. 24 settembre 2010, n. 20161; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 185).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
polizia
Le controversie in materia sindacale sono devolute al g.o. anche in caso di personale in regime di diritto pubblico
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