La sezione lavoro della Corte di Cassazione, a seguito della pronuncia del Giudice penale che ha assolto l’agente di polizia municipale noto alle cronache per aver timbrato il cartellino “in mutande” perchè il fatto non sussiste, ha confermato la sentenza di appello di reintegra del dipendente nel posto di lavoro, precisando che il venir meno della c.d. “pregiudiziale penale” nella disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato non ha comportato l’inapplicabilità della regola che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile nel giudizio per responsabilità disciplinare.
Dunque, secondo i Giudici di legittimità, se la pronuncia penale avente ad oggetto le stesse condotte di cui alla contestazione di addebito disciplinare esclude la materialità delle stesse e non vi sono altri elementi fattuali aventi autonoma rilevanza disciplinare, l’accertamento effettuato in sede penale non può che avere carattere vincolante anche in sede civile.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, polizia
Reintegra per l’agente di polizia municipale che timbrava “in mutande”
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