La Corte di Cassazione, nel ritenere non sanzionabile disciplinarmente il dipendente rappresentante sindacale che aveva trasmesso ai colleghi durante l’orario di lavoro una comunicazione di natura sindacale utilizzando la mail aziendale, ha precisato che tale condotta, anche ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della L. n. 300/1970, deve considerarsi legittima, a meno che il datore di lavoro non dia prova che la stessa abbia determinato uno specifico pregiudizio al normale svolgimento dell’attività aziendale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
Attività sindacale durante l’orario di lavoro
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