Nella sentenza dei primi di ottobre 2023, già oggetto di una precedente news, la Suprema Corte si interroga sui casi in cui una determinata attività, pur non potendo essere oggetto di eventuali incentivi specifici, possa essere riconosciuta meritevole quanto meno dello straordinario, se svolta in aggiunta all’orario di lavoro d’obbligo.Si afferma, difatti, che “qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40 e dell’art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell’art. 2126 c.c.. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell’ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell’art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest’ottica, l’art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, rapporto di lavoro
Lavoro straordinario e diritto al compenso
Condividi questo articolo
Articoli correlati
6 Febbraio 2026
6Il TAR della Toscana – Sezione Prima, con sentenza n. 1954 del 2 dicembre 2025, declina la propria competenza a favore del TAR del Lazio- Roma sul rilievo che, in materia di pubblico impiego del [...]
31 Gennaio 2026
Una recentissima sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, ottenuta da questo studio legale (cfr. sentenza n. 4019 del 31 dicembre 2025) interviene sulla retribuzione di posizione variabile spettante alla dirigenza sanitaria [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
