a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

contrattazione collettiva, risarcimento

Lavorare stanca anche se si tratta di turni di pronta disponibilità

Un dirigente medico, in forza presso la U.O.C. di Chirurgia di un Ospedale pubblico, conviene in giudizio lamentando di aver svolto un numero esorbitante di turni di pronta disponibilità di gran lunga eccedenti quelli (“di regola”) previsti dalla contrattazione collettiva. Orbene, la Suprema Corte, con sentenza dei primi di gennaio 2024, afferma, seppure confrontandosi con la disciplina della contrattazione collettiva vigente sino al rinnovo ormai prossimo ad entrare in vigore, che “anche per i turni prestati in eccedenza va pertanto riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, comma 5 (e dalle disposizioni anteriori e successive di identico contenuto), che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e ricorrente (Cass., S.U., 9279/2016). Questa Corte ha inoltre chiarito che va fatta salva l’ipotesi di abuso per irragionevole ricorso all’istituto della pronta disponibilità in ragione del numero complessivo di servizi di pronta disponibilità pretesi e/o per manifesta inesistenza delle relative esigenze, contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. nello svolgimento del rapporto contrattuale….lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione”. Insomma, laddove i turni di pronta reperibilità eccedano in modo sistematico il limite individuato (almeno tendenzialmente) dalla contrattazione collettiva e tale situazione si protragga per anni, magari accentuata dalla mancata fruizione dei riposi compensativi previsti per le reperibilità durante i giorni festivi, spetta al medico il diritto al risarcimento dei danni conseguenti allo stress psico-fisico ed alle ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della vita privata e di relazione.

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