Adito in via d’urgenza, con ordinanza dello scorso luglio 2022, il Tribunale di Pistoia conferma come, laddove la mobilità sia ancora soggetta alla disciplina della nulla osta dell’ente di appartenenza (ex art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165 del 2001), i margini per una contestazione giudiziale siano davvero risicati. Invero, nella specie, è stato ritenuto inoppugnabile il diniego opposto da una USL, sul rilievo non solo della carenza di organico nell’unità operativa del medico ma anche del fatto che la ricorrente era stata assunta da meno di tre anni. La pronunzia, pienamente condivisibile, si segnala, peraltro, per una lettura forse non del tutto corretta dell’impianto normativo in quanto estende il requisito del numero dei dipendenti “non superiore a 100”, necessario al nulla osta (salve le ipotesi enecluate dalla legge di scoperture di organico superiori al 20% o di posizioni dichiarate motivatamente infungibili o di personale assunto da meno di tre anni) anche agli enti del servizio sanitario che, viceversa, almeno a parere di chi scrive, sarebbero tout court soggetti sempre e comunque al previo nulla osta al di là del personale dipendente.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
La via della mobilità (talvolta) si infrange sul nulla-osta
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