La nuova figura del RUP nel d.lgs. 36/2023

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con d.lgs. 36/2023, apporta numerose novità alla figura del RUP che, da responsabile unico di procedimento, pur mantenendo il medesimo acronimo, diviene responsabile unico di progetto.
Già la denominazione conduce ad una nuova visione del soggetto in questione, il quale assume la titolarità (e connessa responsabilità) dell’intero intervento pubblico e quindi di tutte le fasi che compongono il ciclo di vita dell’appalto, che vanno dalla programmazione, alla progettazione, all’affidamento ed infine all’esecuzione della commessa.
Il RUP viene considerato dal Codice come persona fisica -ed in ciò si distingue dal responsabile del procedimento che, nella l. n. 241/1990, è inteso sia come ufficio, unità organizzativa, sia come funzionario persona fisica- come si deduce dalla disciplina contenuta all’art. 15 d.lgs. 36/2023 ed all’allegato II.2 al medesimo decreto, che regolamenta espressamente requisiti, competenze, compiti e rapporti con i soggetti coinvolti nell’affidamento dell’appalto.
Il responsabile del progetto è nominato con il primo atto dell’intervento pubblico dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa. A differenza di quanto previsto nel previgente Codice il RUP può essere oggi scelto anche tra i dipendenti assunti a tempo determinato: trattasi di una della più significative novità che vanno nel segno di una maggior tutela anche alle forme contrattuali meno stabili. La nomina di RUP non può essere rifiutata ed il suo nominativo deve essere indicato nel bando, nell’avviso di indizione di gara, nella lettera di invito o nella determina a contrarre. In caso di mancata nomina, il Codice introduce una norma di salvaguardia, individuando automaticamente come RUP dell’intervento proprio il responsabile dell’unità organizzativa titolare dell’intervento.
All’allegato I.2, che sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati i requisiti del RUP. Si richiede la nomina di un RUP dotato di adeguate competenze, comprovate anche tramite l’esperienza professionale in settori analoghi a quello di riferimento e oggetto di costante aggiornamento. Nel caso di appalti di lavori, deve essere un tecnico con abilitazione professionale, ove richiesto dalla normativa di settore, o, negli altri casi, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Il Codice introduce altresì la possibilità di designare un RUP privo dei requisiti richiesti: in tal caso, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall’allegato. Alla struttura di supporto, che può essere istituita dalla stazione appaltante, possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto, da parte dello stesso RUP, di incarichi di assistenza.
Sempre nella logica di sgravare gli oneri operativi a carico del RUP è stata introdotta la possibilità per la stazione appaltante di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. A questi saranno quindi assegnati i compiti prettamente operativi di gestione delle fasi di riferimento, tuttavia il RUP mantiene la responsabilità dell’operato.
Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023, la figura del RUP risulta sempre più vicina a quella del c.d. “project management” che, come è noto, rappresenta un (unico) soggetto (persona fisica), dotato delle necessarie competenze professionali, preposto alla gestione di tutte le fasi che compongono un progetto (id est: della “organizzazione temporanea volta alla creazione di un prodotto o servizio”) e coadiuvato da un’adeguata struttura di supporto denominata “Project management office” (PMO). Tale manager, inoltre, ha ampio potere di delega, soprattutto ove non abbia competenze tecniche settoriali, esattamente quanto accade per il RUP.
Concludendo, è possibile affermare che il RUP assume un ruolo essenziale e determinante nella realizzazione del l’intervento pubblico, assurgendo a “strumento” per il tramite del quale si persegue il principio di risultato (di cui all’art.1 del d.lgs. 36/2023) quale principio cardine che orienta e impernia tutta la disciplina.

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