La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 17 del Testo Unico edilizia deve sussistere il concorso di due presupposti.
Anzitutto, è necessario che l’esecuzione delle opere sia avvenuta da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio.
Inoltre, la legge richiede che il manufatto oggetto di concessione edilizia sia effettivamente ascrivibile alla categoria delle opere pubbliche ovvero alle opere di interesse generale. L’opera deve contribuire all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio.
Invero, secondo il Consiglio di Stato si è registrata un’evoluzione del concetto di pubblica amministrazione, da intendersi oggi in senso funzionalistico. Ciò consente di riconoscere lo sgravio edilizio non esclusivamente alle amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche a soggetti privati che esercitino un’attività rilevante dal punto di vista pubblicistico, ponendosi in una condizione di longa manus dell’amministrazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 giugno 2021, n. 4639 Esonero pagamento contributo di costruzione
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