a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, licenziamento, polizia, rapporto di lavoro, sanzione, sospensione

La disciplina del D.lgs. 165 del 2001, sui procedimenti disciplinari, si applica al personale in regime di diritto pubblico?

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza del 16/11/2022, chiarisce che le norme generali di cui agli artt. 55 bis e ss D. Lgs. n. 165 del 2001 “non possono trovare immediata e diretta applicazione nella materia oggetto di disciplina speciale, quale lo status giuridico del personale delle forze di polizia di Stato, fatta espressamente salva (art. 3, d.lgs. n. 165 citato) nella sua complessività (e dunque anche nelle differenze specifiche che essa presenta, rispetto alla disciplina generale), senza violazione alcuna del principio costituzionale di uguaglianza, che non esclude ovviamente diversità di trattamento legate alla diversità dei presupposti, pienamente giustificando così l’esistenza di un ius singulare che trovi fondamento nella diversa ratio della materia disciplinata”. Sicché, nel caso della Polizia di Stato, è possibile riaprire il procedimento disciplinare anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55Bis, comma 9, D. Lgs. n. 165 del 2001 dato che “la prevalente giurisprudenza amministrativa ha sempre ammesso l’esperibilità del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio nelle ipotesi in cui sussista in concreto un interesse giuridicamente qualificato, dell’impiegato o della stessa amministrazione, a una valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto in servizio dal dipendente (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 8/1997). La più recente giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, n. 6500/2021) ha affermato che la persistenza della possibilità per la P.A di irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause è giustificata in ragione dell’interesse pubblico a definire comunque il procedimento disciplinare per le ragioni di tutela dell’immagine della P.A., per gli effetti rispetto all’ottenimento di incarichi, così come per una regolazione di rapporti economici riguardanti risorse pubbliche, che tenga conto dei comportamenti tenuti dal lavoratore, qualora disciplinarmente illegittimi (come, ad esempio, anche nel caso dell’istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997).E tali interessi, nel caso di soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, ben possono e devono ragionevolmente trovare più marcata tutela rispetto agli episodi disciplinari che riguardano gli altri pubblici dipendenti ai quali è invece direttamente applicabile il comma 9 del dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 169/2001 (che ammette l’esercizio del potere disciplinare postumo solo se è prevista la sanzione del licenziamento o è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio). Da ciò deriva una determinante ragione di diversità di trattamento che, conseguentemente, rende non applicabile al caso di specie la norma generalmente prevista per il personale pubblico contrattualizzato”.

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