a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

ufficio

Il legame di mera collaborazione con il candidato non comporta l’obbligo di astenzione del membro della commissione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, con sentenza del giugno 2022 ha ricordato come nelle procedure di concorso i componenti delle commissioni giudicatrici hanno l’obbligo di astensione (cui si ricollegano eventuali incompatibilità) solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate all’art. 51 c.p.c., senza che tali cause possano essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica.
Di conseguenza, il giudice amministrativo ha sottolineato che l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di collaborazione tra un componente della commissione ed il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. e, pertanto, non rilevano ai fini dell’eventuale incompatibilità dei commissari.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

19 Gennaio 2026

Omessa impugnazione dell’atto presupposto e ricorso inammissibile

Il TAR della Toscana- Sezione Prima, con sentenza dell’11 dicembre 2025 n. 2009, richiama ancora una volta a prestare particolare attenzione agli atti impugnati nella sequenza procedimentale dei concorsi pubblici. Si afferma, infatti, che risulta [...]

12 Gennaio 2026

Illegittimo diniego all’abilitazione scientifica nazionale e diritto al risarcimento dei danni: un interessante sentenza del TAR del Lazio

Il TAR del Lazio- Sezione IV Quater, con una recentissima sentenza n. 23274 del 19 dicembre 2025 ottenuta da questo studio legale, afferma che, in tema di Abilitazione Scientifica Nazionale, l’annullamento giurisdizionale di un giudizio [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto