Il legame di mera collaborazione con il candidato non comporta l’obbligo di astenzione del membro della commissione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, con sentenza del giugno 2022 ha ricordato come nelle procedure di concorso i componenti delle commissioni giudicatrici hanno l’obbligo di astensione (cui si ricollegano eventuali incompatibilità) solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate all’art. 51 c.p.c., senza che tali cause possano essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica.
Di conseguenza, il giudice amministrativo ha sottolineato che l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di collaborazione tra un componente della commissione ed il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. e, pertanto, non rilevano ai fini dell’eventuale incompatibilità dei commissari.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto