I Giudici di legittimità si sono recentemente espressi su un caso di licenziamento di un dipendente affetto da disabilità grave, precisando che lo stesso – come tutti gli altri lavoratori – può essere licenziato per superamento del periodo di comporto, ma in tal caso il recesso potrà essere considerato legittimo soltanto qualora il datore di lavoro fornisca la prova di avere adottato ogni misura possibile volta a far venir meno gli ostacoli che impediscono la parità di trattamento tra tutti i lavoratori, quale a titolo esemplificativo l’adibizione del medesimo a mansioni compatibili con il suo stato di salute o la previsione di un periodo di comporto più lungo rispetto a quello “ordinario”.
Laddove, invece, il datore di lavoro non dimostri di avere adottato dette misure (c.d. “accomodamenti ragionevoli”), il licenziamento dovrà essere dichiarato illegittimo, configurandosi una discriminazione indiretta nei confronti del dipendente portatore di handicap.