a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

concorso pubblico, ufficio

Se voglio organizzare un corso di preparazione per sostenere un concorso pubblico, devo chiedere l’autorizzazione ex art. 53 d. lgs. n. 165 del 2001?

Il TAR Lazio, con sentenza del novembre 2023, affronta un tema di non poco interesse ovvero relativo all’esatto ambito applicativo della disciplina dell’art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001 ed ai casi, individuati dettagliatamente al comma 6, in cui non sarebbe necessaria la previa autorizzazione della propria amministrazione allo svolgimento di incarichi extra ufficio seppure remunerati. Orbene, con specifico riferimento all’organizzazione di un corso di preparazione, anche a titolo gratuito, a sostenere un concorso pubblico, il Giudice amministrativo assume una posizione di particolare rigore. Si afferma, difatti, che “come indicato nella descrizione del fatto, il dott. -OMISSIS- aveva rappresentato di aver ricevuto da parte di una società privata la richiesta di organizzare un corso di preparazione al concorso per l’accesso alla carriera prefettizia e, pertanto, aveva richiesto all’Amministrazione una preventiva autorizzazione all’accettazione di tale incarico. Dunque, nella nota inviata all’Amministrazione il ricorrente aveva fatto menzione di una situazione solo iniziale ed esplorativa. Tuttavia, come è emerso dagli atti, il ricorrente già nel mese di luglio aveva iniziato a raccogliere delle possibili adesioni e a postare file relativi alla correzione degli elaborati, e questo era continuato anche nel mese di agosto e settembre, finché era stato elaborato anche il programma definitivo del corso. Tanto premesso, si ritiene che la censura del ricorrente debba essere disattesa, perché, da un lato, si fonda su un presupposto errato (cioè che la condotta del -OMISSIS- è stata proprio quella di cui alla nota inviata in data 21.8.2017, circostanza risultata non veritiera), e dall’altro lato, ai sensi dell’art. 8 co. 3 D.M. 8.8.2016, anche nell’ipotesi in esame, come meglio si dirà nel prosieguo, era, comunque, necessario il rispetto delle norme sugli incarichi extraistituzionali. La predetta norma del codice di comportamento, infatti, dopo aver richiamato l’art. 53 cit. per gli incarichi retribuiti, specifica, al comma 3, che le norme sugli incarichi extraistituzionali devono essere osservate anche laddove si tratti di accettare incarichi di collaborazione o di consulenza di ogni natura e tipo, pure se gratuiti”.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

12 Gennaio 2026

Accomodamenti ragionevoli, diritto al trasferimento del dipendente che assiste un familiare in situazione di handicap (ex art. 33 della legge n. 104 del 1992)

Una recentissima e interessante sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze (n. 719 del 20 dicembre 2025) interviene sul diritto ad ottenere il trasferimento da parte del lavoratore che assiste un familiare [...]

9 Gennaio 2026

Revoca (o mancata conferma) di incarico di posizione organizzativa, demansionamento e principio dell’equivalenza formale delle mansioni ex art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001

L’ordinanza dell’8.10.2025 n. 27043 della Suprema Corte- Sezione Lavoro mette infila alcuni approdi consolidati in tema di demansionamento nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato e di incarichi accessori alla qualifica di inquadramento. Si afferma, difatti, [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto