Il TAR de L’Aquila, con una sentenza dello scorso maggio 2022, ha ritenuto che le organizzazioni sindacali (nella specie del Comparto della Scuola) hanno piena legittimazione e titolo ad accedere alla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori corrisposti al personale di un determinato ente. Ed anzi il TAR ha ritenuto che tale accesso debba avvenire in maniera piena non essendo “sufficiente, ai fini dell’esercizio delle prerogative sindacali di verifica, la (consegna della – n.d.a.) documentazione contenente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata. È indubitabile che i dati forniti non consentano un controllo puntuale e completo circa la destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici accessori. Un’ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, aderendo ad un precedente del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417).